matrimonio a Roma
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Dott.ssa Natalia Wisniosz Casprini

Perito Tecnico Tribunale Ordinario di Roma

 

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MATRIMONI A ROMA

Assistenza dell'interprete giurato durante la cerimonia

RUOLO DELL'INTERPRETE E/O TRADUTTORE GIURATO

 

La presenza dell'interprete giurato è richiesta per legge e regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 03 novembre 2000 n. 396, quando uno o entrambi i futuri sposi siano cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana. L'assistenza dell'interprete durante il matrimonio è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana. Il compito dell'interprete o/e del traduttore giurato è quindi quello di aiutare la coppia nella comprensione e nello svolgere del rito, sia esso civile o religioso.

In particolare, all'interprete e/o traduttore giurato vangono affidati  i seguenti compiti:

 

 ° traduzione giurata dei documenti da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile;

 ° interpretazione della dichiarazione di assenza di impedimenti, sottoscritta dai futuri sposi, davanti  all'Ufficiale dello Stato Civile in sostituzione delle pubblicazioni di matrimonio, se la coppia non è domiciliata né residente in Italia;

 ° interpretazione del processo verbale durante la celebrazione del matrimonio, sia esso civile che religioso.

L'interprete e il traduttore giurato dovranno previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

matrimonio a Roma

MATRIMONIO CIVILE IN ITALIA

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia, secondo il rito civile italiano. Questo è regolato dagli Artt. 84 e seguenti del Codice Civile, viene celebrato nella Casa Comunale dal Sindaco o da un suo delegato, pubblicamente, alla presenza di due testimoni.

 

Le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge del Paese di appartenenza dei futuri sposi e il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio degli stranieri in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell'Art. 116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d'origine, o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre il matrimonio. 

 

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato da:

 

° Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione);

° Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero).

 

Come già segnalato, i futuri sposi stranieri non domiciliati né residenti in Italia, anziché richiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti previsti dagli Artt. 85, 86, 87 n. 1, 2, 4 e 88 del Codice Civile. Il verbale può essere sottoscritto, presso l'Ufficio dello Stato Civile, alcuni giorni prima del matrimonio anche senza la presenza di testimoni.

 

La documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e le copie dei documenti di riconoscimento degli sposi, dei testimoni e del traduttore giurato, devono pervenire all'Ufficio dello Stato Civile almeno 10 giorni prima della data fissata per il matrimonio.

 

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